Anche in Toscana interrotto il tavolo di trattative per l'AIR



Data:18-Jul-2006
Nome: dott. Pasquale DE RISO
Commento: Hanno fatto molto bene i rappresentanti sindacali ad abbandonare un tavolo di trattative tanto irriverente nei confronti dei medici di C.A. quanto faceto. Mi preme, peraltro, da medico di C.A. fare alcune osservazioni sul tema della reperibilità in C.A. Sino al precedente ACN tale servizio veniva svolto su base volontaria da tutti i medici inseriti nella graduatoria unica regionale che ne avessero fatto esplicita richiesta all\'azienda. Il vigente ACN all\'art 71 comma 2 asserisce categoricammente: \" il medico di Continuità Assistenziale incaricato ai sensi degli artt. 63 e 70 del presente accordo E\' TENUTO ad effettuare i turni di reperibilità...organizzati dall\'Azienda \". A me pare che, in tal modo, al medico di continuità assistenziale venga imposto un obbligo proprio di un rapporto di lavoro di tipo subordinato ( si pensi ai turni di reperibilità dei dirigenti medici ) dimenticando la natura diversa del rapporto di lavoro del medico di continuità assistenziale; inoltre il comma 1 dello stesso articolo precisa che la durata della reperibilità è di un\'ora e mezza a fronte di un turno della durata di dodici ore ( dalle 19.00 alle 20.30 dei giorni feriali e festivi; dalle 9.00 alle 10.30 dei prefestivi e dalle 7.00 alle 8.30 dei festivi ): pertanto l\'utilità di tale “obbligo di servizio” appare irrilevante in quanto non copre, come la logica imporrebbe, l\'intera durata del turno effettivo con il conseguente paradosso: un medio di continuità assistenziale che debba effettuare un turno di servizio feriale notturno con inizio alle ore 20.00 può beneficiare del collega reperibile solo se la propria indisponibilità si manifesta dalle 19.00 alle 20.30 e, trascorso tale lasso di tempo, dovrà portare a termine il proprio turno di servizio a qualunque costo!!! Per l’E.S.T. l’art. 97 comma 10 dell’ACN prevede, invece, dei turni di reperibilità domiciliare della durata di 12 ore che coprono l’intera durata del turno di servizio attivo come logica impone. Da ciò si desume chiaramente che l’ACN attribuisce al medio di C.A. un minore rilievo rispetto al medico dell’E.S.T. riconoscendo al primo il diritto-dovere di una reperibilità parziale e chiaramente inutile. Per non entrare nei meandri retributivi demandati dal comma 3 alla “tardiva” contrattazione regionale che, in barba ad ogni rampante federalismo o regionalismo, sembra si sia uniformata sulla modica somma di euro 30 ( spicciolo più o meno ) per turno di reperibilità. ( tale è l’entità del compenso riconosciuto dall’AIR della regione Lazio ). In pratica si impone ad un libero professionista un servizio al di fuori del proprio orario di servizio ordinario ( durante il quale egli garantisce la propria immediata disponibilità a raggiungere la sede di servizio con mezzo proprio ) e lo si retribuisce con il compenso spettante per un\'ora e mezza di servizio ordinario!!! Più logico ed utile sarebbe stato un servizio di reperibilità che coprisse l\'intera durata del servizio effettivo garantito da tutti i medici inseriti in graduatoria unica regionale ( e non soltanto dai titolari di incarico a tempo indeterminato in modo tale da garantire opportunità di lavoro anche a coloro che incaricati non sono ) e che fosse retribuito come servizio straordinario quale esso è. dott. Pasquale DE RISO medico addetto alla C.A. AUSL nr. 8 regione TOSCANA deriso.pasquale@alice.it
Data:04-Aug-2006
Nome: luigi
Commento: Per non dimenticare che il più delle volte ancora oggi effettuiamo in zone disagiate, a chiamata 118 interventi che sono da codice giallo o addirittura rosso nella provincia di Arezzo(dottore ci può andare a vedere);
Data:26-Sep-2007
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